La sospensione del pagamento della
quota capitale delle rate dei finanziamenti può essere chiesta fino
a un anno. La sospensione è applicabile ai finanziamenti a medio
lungo termine (mutui), anche perfezionati tramite il rilascio di
cambiali agrarie e alle operazioni di leasing, immobiliare o
mobiliare. In questo ultimo caso, la sospensione riguarda la quota
capitale implicita dei canoni di leasing.
Per le operazioni di allungamento dei
mutui, il periodo massimo di estensione della scadenza del
finanziamento può arrivare fino al 100% della durata residua
dell’ammortamento. Per il credito a breve termine e il credito
agrario di conduzione il periodo massimo di allungamento delle
scadenze è pari rispettivamente a 270 giorni e a 120 giorni.
Nell’accordo è previsto che, ove
possibile, le banche possono applicare misure di maggior favore per
le imprese rispetto a quelle previste nell’accordo stesso e si
auspica che, al fine di assicurare massima tempestività nella
risposta, si accelerino le procedure di istruttoria.
L’accordo è stato sottoscritto da
Abi, Alleanza delle Cooperative Italiane (Agci, Confcooperative,
Legacoop) Cia-Agricoltori Italiani, Claai, Coldiretti,
Confagricoltura, Confapi, Confedilizia, Confetra, Confimi Industria,
Confindustria e Rete Imprese Italia (Casartigiani, Cna,
Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti) che chiedono, inoltre,
di ampliare l’operatività del Fondo di Garanzia per le pmi le
misure aggiuntive per agevolare l’accesso al credito.
Per favorire la realizzazione delle
operazioni di sospensione o allungamento delle scadenze dei
finanziamenti, l’Abi e le Associazioni di rappresentanza delle
imprese firmatarie sono impegnate a promuovere, presso le competenti
autorità europee e nazionali, una modifica delle attuali
disposizioni di vigilanza riguardo le misure di tolleranza (c.d.
forbearance), necessaria in una situazione emergenziale, come quella
attuale.